Incentivi fiscali 2018: quando porte, pavimenti e tende possono usufruire delle agevolazioni.

Bonus mobili: cosa è detraibile
Il bonus mobili (detrazione Irpef del 50%) è relativo all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nuovi, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Come ha già ricordato nella Circolare 7/2017 l’Agenzia delle Entrate, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Quindi, non sono agevolabili con il Bonus mobili né gli acquisti di porte, né di pavimentazioni (ad esempio il parquet), né di tende e tendaggi. Ma c’è un escamotage per detrarre queste spese dalle tasse.

Detrazioni fiscali 2018: quando rientrano porte, pavimenti e tende
Tra le detrazioni fiscali legate ai lavori in casa, oltre al bonus mobili, ci sono il bonus ristrutturazione e l’ecobonus. Porte, pavimenti e tende possono rientrare in queste altre due tipologie di agevolazioni? Sì, ma a determinate condizioni.

Ad esempio, le porte interne non beneficiano di nessuna detrazione ma se si opta per l’installazione di una porta blindata interna l’intervento ottiene la detrazione del 50%. Stessa agevolazione anche per: porte blindate esterne, porte esterne e porte-finestra.

La sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile (come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi) anche la spesa per la sostituzione del pavimento in una abitazione privata può essere detratta.

Se le tende rispettano i requisiti indicati nell’allegato M del Dlgs 311/2006 possono usufruire dell’ecobonus 50%. In particolare, accedono all’agevolazione: tende esterne (da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto tende per veranda, ecc), chiusure oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere) e tende tecniche da interno (rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, vertical). Sono escluse le tende decorative.

Bonus mobili 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Nel 2018 l’agevolazione può essere richiesta solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato dal 1° gennaio 2017. Per gli acquisti realizzati nel 2017 l’intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

La data in cui si acquistano i beni deve essere successiva a quella di inizio dei lavori di ristrutturazione. Non è richiesto, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Il limite della detrazione è pari a 10 mila euro e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Fonte: EDILPORTALE – https://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/bonus-mobili-parquet-e-tende-rientrano-nella-detrazione-fiscale_63584_15.html